martedì 28 febbraio 2012

Le immunità diplomatiche e consolari nel diritto penale. Ambito natura giuridica e presupposti delle guarentigie

Si segnala un a nota a sentenza della Cassazione penale, 19/03/2003, n. 16659, sez. V, sulla differenza tra "agente diplomatico" e "agente consolare".

Il presente articolo, scritto dal Magistrato Miller, fornisce un'utile distinzione tra la qualifica di "agente diplomatico" e quella di "agente consolare". Spesso le due figure vengono confuse dalla maggior parte delle persone, in quanto entrambi sono dipendenti del Ministero degli Esteri del proprio Stato di origine. Tuttavia vi è una distinzione notevole per le due figure. In primo luogo, non si applica la stessa Convenzione: per gli "agenti diplomatici" si applica la Convenzione di Vienna del 1961, mentre per gli "agenti consolari" quella del 1963. Un'altra distinzione riguarda il regime delle immunità, che verranno spiegate nel dettaglio all'interno della nota da Miller.


Di seguito un breve estratto:
L’imputato veniva chiamato a rispondere dei reati di cui agli articoli 81, 610 (violenza privata) e 651 (rifiuto di fornire le proprie generalità) Cp per avere, secondo l’accusa, stretto un pedone tra la propria auto (intestata al Consolato generale di Francia) e quella che la precedeva, e per aver trascinato la vittima, costretta a salire sul cofano della vettura, per circa duecento metri. Il Pretore di Venezia dichiarava il proprio difetto di giurisdizione e l’improcedibilità dell’azione poiché l’imputato aveva la qualifica di agente diplomatico ai sensi dell’articolo 31 della Convenzione di Vienna, quale Console generale di Francia a Venezia e Trieste. Il Procuratore della Repubblica presso il giudice di primo grado proponeva ricorso in Cassazione. La Suprema corte disponeva la trasmissione degli atti alla Corte d’appello di Venezia, che riteneva invece sussistente la giurisdizione del giudice italiano, poiché in base ad una nota del ministero degli Esteri del 21 maggio 2001 l’imputato non doveva essere qualificato agente diplomatico ma agente consolare, garantito dalla sola immunità funzionale prevista dall’articolo 43 della Convenzione. La Corte d’appello precisava inoltre che la condotta oggetto di contestazione non aveva nulla a che fare con le funzioni consolari e condannava l’imputato per il reato di violenza privata, dichiarando invece estinta per prescrizione la contravvenzione di cui all’articolo 651 Cp. Avverso la sentenza d’appello l’imputato proponeva ricorso per Cassazione, contestando che gli fosse stata attribuita la qualifica di “agente consolare”, mentre l’Ambasciata di Francia, con due note distinte, l’aveva qualificato “agente diplomatico”.

Arcibaldo Miller, Le immunità diplomatiche e consolari nel diritto penale. Ambito natura giuridica e presupposti delle guarentigie, in D&G, 2003, 18, 71;

Nessun commento:

Posta un commento